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Guida privati

RC auto in scadenza: cosa controllare prima di rinnovare

Dal 2013 la polizza auto non si rinnova tacitamente: alla scadenza sei libero di cambiare, senza disdette né raccomandate. Proprio per questo conviene arrivarci preparati: i controlli da fare nelle settimane prima, dalla classe di merito alle rivalse.

Di Giacomo Ramella Pollone, intermediario RUI sez. E n. E000821549Privati6 min di letturaAggiornato al

Dal 2013 la polizza RC auto non si rinnova da sola: il tacito rinnovo è vietato per legge. Alla scadenza il contratto si chiude e sei libero di cambiare compagnia senza mandare disdette, raccomandate o preavvisi. È la regola che ha reso il rinnovo il momento migliore dell’anno per rimettere in discussione quanto paghi — a patto di arrivarci preparato.

Come funziona la scadenza (e i 15 giorni di tolleranza)

La compagnia ha l’obbligo di avvisarti della scadenza con almeno 30 giorni di anticipo. Dopo la scadenza, la copertura non cade nel vuoto: resta operante fino al quindicesimo giorno successivo, proprio per darti il tempo di perfezionare il nuovo contratto senza restare scoperto.

Attenzione però a non leggere la tolleranza come una proroga gratuita: se resti con la stessa compagnia, il premio di quel periodo viene comunque conteggiato; se cambi, la nuova polizza deve partire entro quella finestra. Usarla come margine di manovra sì, come abitudine no.

La classe di merito ti segue (anche se resti fermo)

L’attestato di rischio — il documento con la tua classe di merito e la storia dei sinistri — è elettronico: vive in una banca dati nazionale e la nuova compagnia lo recupera da sola. Non devi chiedere nulla alla vecchia, e nessuno può «trattenerlo» per rallentare il cambio.

Se vendi l’auto o resti per un periodo senza polizza, la classe maturata resta valida per cinque anni: chi riprende ad assicurarsi entro quel termine riparte da dove aveva lasciato, non da capo.

RC familiare: la classe migliore può essere di casa tua

Al momento del rinnovo — o di una nuova polizza — puoi chiedere di ereditare la classe di merito più favorevole già maturata da un familiare convivente o su un altro veicolo di tua proprietà, anche di tipo diverso (dall’auto alla moto e viceversa). Al rinnovo la legge la riserva a chi non ha avuto sinistri con responsabilità negli ultimi anni, e le condizioni precise vanno verificate caso per caso: è esattamente il tipo di controllo che conviene far fare a chi confronta le polizze per mestiere.

Cosa confrontare oltre al prezzo

Due preventivi con lo stesso premio possono valere molto diversamente. Prima di firmare, la checklist è questa:

  • Massimali — il minimo di legge è 6.450.000 € per i danni alle persone e 1.300.000 € per i danni alle cose. Con un sinistro grave i minimi possono non bastare, e la differenza la pagheresti tu: alzarli spesso costa pochi euro.
  • Rivalse e franchigie — le clausole con cui la compagnia paga il terzo e poi chiede i soldi a te (guida in stato d’ebbrezza, patente scaduta…). Vanno lette prima, non dopo il sinistro.
  • Clausole di guida — guida libera, esperta o esclusiva: un premio più basso con guida esclusiva è un problema il giorno in cui l’auto la usa un figlio o il partner.
  • Garanzie accessorie — furto/incendio, cristalli, eventi naturali, assistenza stradale, tutela legale, infortuni del conducente: il conducente è l’unico che la RC obbligatoria non risarcisce mai.
  • Scatola nera — sconta il premio, ma comporta condizioni contrattuali sue (installazione, penali di rimozione, uso dei dati). Va valutata, non subita.

In sintesi

  1. Niente disdetta: alla scadenza sei libero, e hai 15 giorni di copertura di tolleranza.
  2. Muoviti quando arriva l’avviso di scadenza: 30 giorni bastano per un confronto fatto bene.
  3. La classe di merito è tua, è elettronica e vale 5 anni anche se ti fermi.
  4. Chiedi sempre se la RC familiare può farti ripartire da una classe migliore.
  5. Confronta massimali, rivalse e clausole di guida, non solo il premio.

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Fonti: art. 22 D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012) sul divieto di tacito rinnovo; art. 170-bis Codice delle Assicurazioni Private (ultrattività di 15 giorni); Regolamento IVASS n. 9/2015 (attestato di rischio elettronico e validità quinquennale); art. 134, comma 4-bis, CAP (c.d. RC familiare); art. 128 CAP come aggiornato dal D.Lgs. 184/2023 (massimali minimi). Contenuto a carattere divulgativo, aggiornato a settembre 2026: rivalse, franchigie e condizioni della scatola nera dipendono dal singolo contratto.

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