RC Professionale
Copre i danni a terzi causati nell'esercizio della professione. Obbligatoria per le professioni ordinistiche.
RC professionale, Catastrofale PMI obbligatoria, Cyber business: tutta la protezione per la tua impresa.
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Da libero professionista a PMI strutturata.
Copre i danni a terzi causati nell'esercizio della professione. Obbligatoria per le professioni ordinistiche.
Obbligatoria per legge: terremoto, alluvione, esondazione, frana su fabbricati, impianti e attrezzature.
Attacchi informatici, ransomware, perdita dati clienti.
Spese legali per controversie professionali e contrattuali.
Responsabilità civile di amministratori e dirigenti.
Indennizzo per infortuni occorsi al personale.
Sì. L'obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), è ormai in vigore per le imprese di ogni dimensione: le scadenze scaglionate (grandi 31/3/2025, medie 1/10/2025, micro e piccole 1/1/2026) sono tutte passate. Sono escluse le imprese agricole, coperte dal fondo pubblico AgriCat. Chi non è in regola perde l'accesso a contributi e agevolazioni pubbliche. Quootami ti aiuta a metterti in regola rapidamente.
È obbligatoria per molte professioni regolamentate (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, architetti, ecc.). Per i forfettari e ditte individuali è altamente raccomandata.
Sì. Spesso conviene una soluzione unica con RC, cyber e catastrofale: nella proposta ti mostriamo entrambe le strade.
Quasi tutte le RC professionali sono in forma "claims made": coprono le richieste di risarcimento ricevute mentre il contratto è attivo. La retroattività estende la copertura a errori commessi prima, nel periodo indicato; la garanzia postuma copre le richieste che arrivano dopo la cessazione dell'attività.
Dipende dal valore degli incarichi e dal danno che un errore potrebbe causare; per alcune professioni l'ordine fissa un minimo. Se non lo sai, nel modulo scegli "Non so, consigliatemi": lo valutiamo insieme.
Ragione sociale, partita IVA, attività e CAP della sede, oppure solo la visura camerale, che contiene già tutto. Fatturato, dipendenti e polizza attuale aiutano a fare una proposta più precisa.
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Richiedi il preventivo →Per i professionisti iscritti a un albo la copertura è un obbligo di legge. Per le imprese l'obbligo riguarda oggi anche gli eventi catastrofali.
L'art. 5 del D.P.R. 137/2012 impone al professionista iscritto a un albo di stipulare una polizza a copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività, e di comunicarne gli estremi al cliente al momento dell'incarico. È un obbligo deontologico prima ancora che contrattuale: la sua violazione è rilevante sul piano disciplinare.
Alcune categorie hanno regole proprie e più stringenti. In ambito sanitario la L. 24/2017 disciplina in modo specifico gli obblighi assicurativi delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria.
Quasi tutte le polizze di responsabilità professionale operano in regime claims made: vale la data in cui il danneggiato presenta la richiesta di risarcimento, non quella in cui è stato commesso l'errore. Due parametri diventano allora decisivi.
La retroattività stabilisce da quando indietro nel tempo sono coperti i comportamenti professionali: senza un'adeguata retroattività, un errore di tre anni fa contestato oggi resta scoperto. L'ultrattività, o postuma, copre invece le richieste che arrivano dopo la cessazione del contratto o dell'attività — situazione tutt'altro che rara, visto che le contestazioni professionali emergono spesso a distanza di anni.
La responsabilità civile verso terzi (RCT) copre i danni che l'attività dell'impresa provoca a persone o cose estranee. La responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) riguarda invece gli infortuni dei propri dipendenti, ed è la garanzia che interviene sulle azioni di rivalsa dell'INAIL e sulle richieste di danno differenziale.
Sono coperture distinte e vanno entrambe verificate: un'impresa con dipendenti che ha solo l'RCT ha una lacuna su uno degli scenari più costosi.
Le imprese con sede legale in Italia, o con stabile organizzazione nel territorio, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, devono stipulare una copertura contro i danni ai beni aziendali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. L'obbligo riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature.
Le scadenze sono state differenziate in base alla dimensione dell'impresa e sono ormai maturate per la generalità dei soggetti obbligati. La copertura riguarda cinque eventi precisi — sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni — mentre grandine, trombe d'aria e mareggiate restano fuori dal perimetro dell'obbligo e vanno eventualmente aggiunte a parte.
Fonti: Art. 5 D.P.R. 137/2012; L. 24/2017 per l'ambito sanitario; L. 213/2023 art. 1 commi 101-111 e successive modifiche sull'obbligo di copertura catastrofale.
Guide brevi, con le fonti di legge citate: cosa prevede la norma, cosa resta escluso e cosa conviene valutare.