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La guida

Tutto sui fondi pensione.

Dalle basi alla pianificazione: scegli un modulo e si apre qui sotto. Fatti fiscali e normativi verificati alle fonti di legge.

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Lo schema visuale mostra tutto il percorso, dall'adesione alla rendita, in un colpo d'occhio.

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Modulo 1 di 5Lettura: 4 min

Vantaggi fiscali

Deduzione dei contributi, imposta ridotta sui rendimenti e aliquota agevolata all'incasso.

Esenzione

Quando si versa

I contributi si sottraggono dal reddito imponibile IRPEF, fino a €5.300 l'anno. Il risparmio è immediato e si ripete ogni anno.

fino a €2.279

di IRPEF risparmiata in un anno, con aliquota marginale al 43%

Tassazione ridotta

Mentre cresce

I rendimenti scontano un'imposta sostitutiva del 20%, contro il 26% di qualsiasi altro investimento finanziario. Sulla quota in titoli di Stato si scende al 12,5%.

20%

sui rendimenti, invece del 26%

Tassazione agevolata

Quando si incassa

La prestazione è tassata al 15%, che cala dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al minimo del 9%.

15% → 9%

contro il 23–43% dell'IRPEF ordinaria

Fondo pensione e altri investimenti a confronto

MomentoFondo pensioneAltro investimento
VersamentoDeducibile fino a €5.300/annoNessuna agevolazione
Rendimenti20% (12,5% su titoli di Stato)26%
IncassoDal 15% al 9%IRPEF 23–43%
SuccessioneEsente da impostaSoggetto a imposta

Il confronto riguarda il trattamento fiscale, non il rendimento: quello dipende dal comparto scelto e dai costi del fondo.

Le domande ricorrenti

Dubbi che fermano chi sta valutando un fondo pensione

Sono le obiezioni che tornano più spesso. Nessuna ha una risposta valida per tutti, ma tutte hanno una risposta basata su regole precise.

«Se metto i soldi lì dentro non li vedo più fino alla pensione»

Non è così. La normativa prevede anticipazioni in corso di adesione: in qualsiasi momento fino al 75% per spese sanitarie straordinarie; dopo otto anni di iscrizione fino al 75% per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa e fino al 30% per esigenze ulteriori, senza doverne indicare il motivo.

Esistono inoltre i casi di riscatto, totale o parziale, legati a situazioni come la cessazione dell'attività lavorativa, l'invalidità permanente o la disoccupazione prolungata. Il capitale non è quindi indisponibile: è vincolato a condizioni note in anticipo.

«Il vantaggio fiscale è solo un rinvio della tassazione»

In parte lo è, ma il rinvio avviene a un'aliquota molto più bassa. I contributi si deducono dal reddito complessivo fino a 5.300 euro l'anno, abbattendo l'IRPEF all'aliquota marginale di chi versa. La prestazione finale è invece tassata con un'imposta sostitutiva del 15%, che scende dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.

La differenza fra l'aliquota risparmiata oggi e quella pagata domani è il vantaggio reale, e non dipende dall'andamento dei mercati. Anche i rendimenti maturati sono tassati al 20%, contro il 26% della generalità delle rendite finanziarie.

«Preferisco tenere il TFR in azienda, è più sicuro»

Il TFR lasciato in azienda si rivaluta secondo un criterio fissato per legge: 1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. È un rendimento prevedibile, non un rendimento garantito superiore.

Il confronto onesto non è quindi fra rischio e sicurezza, ma fra due regole diverse di rivalutazione, alle quali si aggiungono la deducibilità dei versamenti volontari e l'eventuale contributo del datore di lavoro previsto dai contratti collettivi, che nel TFR in azienda non esiste.

«Tanto i fondi si somigliano tutti»

La variabile che li distingue in modo più netto è il costo, misurato dall'Indicatore Sintetico di Costo pubblicato da COVIP secondo criteri uniformi, che rende i fondi confrontabili fra loro. Su un orizzonte di trent'anni la differenza fra un ISC basso e uno alto incide sul capitale finale più di quanto si tenda a immaginare.

La seconda variabile è il comparto scelto rispetto agli anni che mancano alla pensione: un comparto garantito su un orizzonte lungo protegge da un rischio che, su quell'orizzonte, è meno rilevante del costo opportunità.

Fonti: D.Lgs. 252/2005, artt. 11 e 14 (anticipazioni, riscatti, tassazione della prestazione); art. 2120 Codice civile (rivalutazione del TFR); L. 199/2025 per il limite di deducibilità; COVIP per l'Indicatore Sintetico di Costo.